RIORDINO TERRITORIALE

In base all'art.14 commi 28 e seguenti del d.l. 78/2010, conv. in legge 122/2010, le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o Unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d’Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o Unione, da parte dei Comuni, appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa (art.14 comma 29).

L'art.21 comma 3 della legge 42/2009 definisce le seguenti funzioni fondamentali comunali:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.

Ai sensi del comma 30 dell'art.14, legge 122/2010, la Regione, nelle materie di cui all'art.117, commi terzo e quarto della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale delle funzioni fondamentali, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato nella stessa normativa. I Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio in forma associata.

IL COORDINAMENTO A LIVELLO STATALE. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo  entro  il  termine  individuato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il  Ministro  dell'Economia  e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per  i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto  e'  stabilito,  nel rispetto  dei  principi di sussidiarieta‘, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

 

RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE COMUNALI. Art. 14 comma 32, legge 122/2010. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre societa' gia' costituite. (La normativa prevede un decreto attuativo).

 

EFFETTI DELLA MANOVRA. I Comuni con meno di 5.000 abitanti hanno l’obbligo di gestire in forma associata tramite Unioni o convenzioni le funzioni fondamentali. La soglia minima di abitanti per le gestioni associate sarà stabilita da un dpcm e da l.r. Obbligo di costituire il consiglio tributario (in forma consortile per il Comuni < 5000 ab.) ex art.18 per collaborare con l’Agenzia del territorio e utilizzando le risorse disponibili.

 

I VINCOLI: Per i piccoli Comuni, divieto di gestione in forma singola di funzioni fondamentali svolte in forma associata. Divieto di gestire una funzione con più di una forma associativa. Possibili più ambiti a seconda delle funzioni.

 

I COSTI STANDARD. Con un decreto legislativo in attuazione della legge 42/2009, è prevista la determinazione dei fabbisogni standard, per il superamento della spesa storica dei Comuni, ai fini del loro finanziamento, con la collaborazione della Società per gli studi di settore Sose s.p.a. Nel calcolo dei fabbisogni standard bisognerà tenere conto del numero di abitanti, dell’altimetria, delle esternalizzazioni, della quantità e qualità dei servizi erogati, del personale impiegato per produrli, della spesa storica e della customer satisfaction. I fabbisogni standard confluiranno in un dpcm e i Comuni dovranno rispondere a questionari.

 

L'AUTONOMIA TRIBUTARIA. In attesa di una maggiore autonomia finanziaria dei Comuni, sono arrivati i tagli ai trasferimenti Statali agli enti locali, “in anticipo” sui tempi della manovra. L’autonomia tributaria darà un gettito maggiore e sarà circa pari ai trasferimenti ai Comuni del 2012, al netto dei tagli di 1,5 e 2,5 miliardi già applicati negli ultimi anni. L’autonomia tributaria sarà l’effetto dell’istituzione delle seguenti imposte: Imposta municipale propria (IMU), che sarà operativa dal 2014 e si baserà sul possesso di immobili diversi dalla 1° casa (i Consigli comunali potranno aumentare l’aliquota fino al 0,3% rispetto a quanto stabilito dal Ministero) e su compravendite (3% ai Comuni per prime case o 7%). L’Imposta municipale facoltativa riunirà il COSAP, affissioni ecc… Una imposta cedolare secca al 25% sarà prevista sugli affitti (20% per canoni agevolati in aree ad elevata tensione), in forma alternativa all’IRPEF. Per le perequazioni e le compensazioni sarà costituito un Fondo con durata di 5 anni alimentato da tributi erariali.

 

CONSIDERAZIONI. Ipotizzando un percorso di formazione degli ambiti territoriali concertato e su proposta dei Comuni, per la gestione dei servizi dell’area amministrativa, di polizia locale, di istruzione pubblica, di viabilità e trasporti, di ufficio tecnico e ambiente, e sociale, si otterrebbe un risparmio, la cui entità è difficile stimare, ma dipenderà da come sarà concretamente attuata la riforma. L’ambito territoriale omogeneo potrebbe (il condizionale è d’obbligo) permettere di utilizzare meglio il personale dei piccoli Comuni, di potenziare l’attività dei piccoli Comuni, e di creare uffici nuovi (progettazione lavori pubblici, progettazione per accesso ai fondi comunitari, marketing territoriale, ecc..). Al fine di orientare le politiche regionali per gli enti locali, di delineare gli ambiti omogenei, e per misurare l’impatto della programmazione, andrebbero realizzati studi statistici in grado di individuare le aree territoriali omogenee e quelle critiche nella Regione, per ciascun settore di intervento, in rapporto alle infrastrutture ed ai servizi presenti, nonchè alla realtà demografica e socio – economica. Un ragionamento sui possibili, sostenibili e condivisi percorsi di riforma può partire sulla base dell’accertamento della situazione di carenza di copertura finanziaria degli oneri relativi all’esercizio di funzioni obbligatorie, nei Comuni, e non solo. L'obiettivo di garantire la copertura finanziaria dei fabbisogni standard degli enti locali deve essere conseguito attraverso il riordino territoriale e con l'autonomia tributaria.


Indagini e studi sull'associazionismo comunale

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