Con il decentramento amministrativo molte funzioni Regionali sono state conferite a Comuni e Province, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, che ha due direttrici, la prima (sussidierietà verticale) implica la conseguenza che le funzioni debbono essere gestite dall’ente territoriale più vicino ai cittadini, che è il Comune, salvo quelle funzioni che per la loro natura richiedano gestioni di scala più ampia, come quella Provinciale o Regionale. La sussidierietà orizzontale comporta l'esigenza di valorizzare l'operato delle formazioni sociali esistenti nel territorio, mediante il conferimento della gestione di quante più funzioni di pubblico rilievo, mediante i modelli procedurali tradizionali dell'esternalizzazione o quelli più recenti dell'accreditamento, della coprogettazione e degli accordi territoriali.
Il decentramento delle funzioni presuppone una leale collaborazione tra tutte le amministrazioni interessate, perché il livello qualitativo della gestione sia coordinato ed adeguato, come previsto nel Titolo V° della Costituzione, nella legge 59/97, nel d.lgs. 112/98, e nella l.r. 10/99.
Le funzioni regionali decentrate con legge regionale alle Province ed ai Comuni sono gestite con l’ausilio finanziario di vari fondi per il decentramento amministrativo, stanziati per quote di parte corrente e in conto capitale, per investimenti. In aggiunta ai fondi regionali e statali per il decentramento, gli enti locali possono beneficiare di trasferimenti vincolati, o di compartecipazioni sui tributi erariali, e potranno in futuro avvalersi di una maggiore autonomia tributaria, nei limiti che saranno previsti dalla legislazione statale in materia di "federalismo fiscale".
Il federalismo si fonda su un'idea di autonomia locale estesa alle prerogative impositive e normative, nel rispetto dei principi costituzionali, e per funzionare, in un contesto caratterizzato dalla limitatezza delle risorse disponibili, deve basarsi su una rete efficiente e snella di cooperazione istituzionale.
La Regione, in tale ottica, e nel quadro della leale collaborazione con le autonomie locali che caratterizza la propria attività, garantisce agli enti locali le funzioni di coordinamento e di consultazione, mediante il
Consiglio delle Autonomie locali (l.r. 4/2007), il
Comitato d'intesa Regione - ANCI, UPI, UNCEM, AICCRE, Lega delle Autonomie locali (l.r. 20/95) e il
Gruppo di lavoro Regione - enti locali (costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 187 del 19/12/2007). La Regione, inoltre, garantisce agli enti locali, con particolare riferimento a quelli di minore dimensione demografica, le funzioni di assistenza, indirizzo e consulenza, per favorire il corretto esercizio delle funzioni di interesse regionale e di quelle decentrate. La consulenza si svolge mediante atti di indirizzo interpretativo delle disposizioni di interesse regionale e con il rilascio di pareri scritti, o attraverso consultazioni finalizzate alla ricerca di possibili soluzioni a problemi concreti o alla richiesta di informazioni. La consulenza mediante pareri si svolge senza riferimenti a casi specifici, esclusivamente attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche, e senza procedere ad un autonomo accertamento delle situazioni di fatto, trattando la fattispecie così come delineata nei quesiti.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7/2003, l'attività di consulenza può essere richiesta con quesiti firmati dai Sindaci, dai Presidenti delle Province, dagli Assessori comunali o provinciali, ovvero dai Presidenti dei Consigli comunali o provinciali, nella misura di almeno un quinto dei componenti dei rispettivi organi collegiali. La richiesta di consulenza deve contenere in merito alla questione oggetto del quesito l'orientamento del segretario dell'ente locale o comunque della struttura comunale competente. In base alla delibera di Giunta regionale n.769 del 27/6/2006, i quesiti debbono essere inoltrati ai Servizi regionali competenti per materia, i quali forniscono la richiesta consulenza avvalendosi, nei casi di particolare complessità, della collaborazione del Servizio Attività istituzionali, legislative e legali, il quale, a sua volta, in presenza di questioni che rendano opportuna l'adozione di atti rivolti alla generalità degli enti locali, predispone specifici atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art.28, lettera i), dello Statuto regionale.
Oltre alla consulenza, uno strumento di cruciale importanza per la gestione ottimale delle funzioni decentrate è l'assistenza agli enti locali, per la semplificazione organizzativa ed il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni Comunali in forma associata.
La sussidiarietà verticale ha due direzioni: dall'alto verso il basso sono decentrate le funzioni, mentre dal basso verso l'alto sono gestite in area vasta o in forma associata le funzioni che non possono essere seguite da singoli Comuni, perchè organizzativamente o dimensionalmente inadeguati.
Per migliorare la qualità dell’azione amministrativa, nonchè renderla più trasparente ed al passo delle esigenze dei cittadini, il legislatore statale punta, da oltre un decennio, sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, e sulla delegificazione, intensificando le proprie azioni a partire dal 1997, con la legge 15 marzo 1997, n.59, la quale, all’art.20, delegava il Governo a presentare al Parlamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, un disegno di legge per la delegificazione di norme, per la redazione di testi unici, e per lo snellimento dell’iter dei procedimenti.
Negli anni successivi, è stata prodotta una notevole mole di leggi sulla semplificazione e, a cascata, decreti legislativi focalizzati su singole procedure, e dpr approvativi di testi unici.
Una breve panoramica della legislazione sulla semplificazione:
- la legge 15 maggio 1997, n.127, in nome dell’esigenza di semplificare la gestione delle amministrazioni pubbliche, rafforza l’autonomia degli enti locali, delle Università, e di altri importanti settori P.A., introducendo i controlli interni, sopprimendo quelli esterni del controllo preventivo sulla legittimità, e quello del parere di legittimità del segretario comunale, il cui ruolo viene rivisto, come quello della dirigenza, nello spirito di una riforma ispirata dalla matrice dello spoil system. E’ quindi introdotta la cultura degli obiettivi e dei risultati, quasi in antitesi con quella della perfezione degli atti amministrativi, e della cura della loro forma;
- la legge 8 marzo 1999, n.50 (legge di semplificazione 1998) delega al Governo la delegificazione di un certo numero di procedimenti e la formulazione di alcuni testi unici;
- la legge 24 novembre 2000, n.340 (legge di semplificazione 1999) abroga le leggi che disciplinano una sessantina di procedimenti, delegificati tramite il disposto di cui all’art.17, comma 2, della legge 400/88, e l’utilizzo della regolamentazione;
- la legge 29 luglio 2003, n.229 (legge di semplificazione 2001) ha delegato il governo ad adottare come testi unici il Codice dell’amministrazione digitale, il Codice delle Assicurazioni private ed il Codice del Consumo, approvati con decreto legislativo;
- la legge 28 novembre 2005, n.246 (legge di semplificazione 2005) prevede l’emanazione di una serie di decreti legislativi finalizzati al riordino normativo in settori in cui è necessario definire i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale, nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell’art.117, Cost.;
- legge 9 marzo 2006, approvativa di misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;
- legge 18 giugno 2009, n.69, che agli artt. 4 e seguenti abroga un cospicuo numero di leggi non più utili.
Per semplificare i procedimenti, tutte le Amministrazioni pubbliche svolgono inoltre l'attività finalizzata alla re – ingegnerizzazione dei processi, che consiste nell’identificare ed aggiornare tutti i passaggi della gestione di una funzione, in modo da tracciare e disciplinare l'iter procedimentale.
Per rendere efficiente l’esercizio del potere regolamentare, è inoltre utilizzato lo strumento dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), introdotto con l’art.5 della legge 50/99.
Per facilitare l'accesso alle informazioni on line e far interagire i cittadini con la P.A., l'e – government ha sviluppato le tecnologie ICT, la firma digitale, la posta elettronica certificata, le smart cards per accedere ai servizi pubblici.
L'e – procurement facilita con la stessa metodologia l’approvvigionamento di beni e servizi da parte di P.A. associate e convenzionate.
La digitalizzazione dei flussi informativi e dei procedimenti non è ancora uniforme, ed alcuni metodi di misurazione (cd. benchmarking: “eEurope”), distinguono a seconda che non sia data alcuna informazione per il servizio, oppure solo informazioni, o solo modelli di atto da scaricare, ovvero anche una comunicazione bidirezionale, ovvero anche l’erogazione di tutto il servizio, ivi compresi eventuali pagamenti ed incassi ed il controllo on line dello stato del procedimento (v. circ. Funzione Pubblica n.3 del 13/3/01).
Un altro capitolo va dedicato al lungimirante obiettivo della semplificazione del linguaggio usato nei testi normativi, per renderlo comprensibile a tutti, sia on line sia nei documenti concernenti tutti i provvedimenti (V. Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi emanata in data 8 maggio 2002 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e gli innumerevoli Codici di stile e Suggerimenti e regole per la redazione di testi normativi).
Un altro filone della semplificazione normativa, è quello inerente il rapporto comunicativo tra cittadini e P.A., e per migliorare tale rapporto è stata adottata la legge 7 giugno 2000, n.150, in materia di comunicazione istituzionale, e di raccordo tra gli uffici stampa delle amministrazioni ed i mass media.
Il tema dell'efficienza e della riduzione dei costi dell’amministrazione pubblica ha però ancora un ruolo centrale all’interno del dibattito giuridico sul decentramento.
La semplificazione normativa non è ritenuta sufficiente: serve anche quella organizzativa, perchè la complessità del sistema della P.A. non discende tanto dalle sue regole di funzionamento, ma dalla necessità di attivare numerosi livelli di governo e di gestione, per emettere provvedimenti.
Dalla complessità degli interessi difesi dalla società è nata l’attuale complessa articolazione in enti del sistema della P.A. italiana.
Dalla complessità sociale nasce la frammentazione degli enti che rende lunga la filiera da seguire per definire i procedimenti amministrativi.
che hanno implicazione su più interessi, e quindi la semplificazione delle norme non è sufficiente.
La frammentazione degli enti determina una crescita tendenziale del numero degli amministratori, degli uffici, delle direzioni, dei consulenti, degli uffici di staff che svolgono funzioni analoghe, ma presso amministrazioni diverse.
L’esperienza dei programmi di riordino territoriale, per semplificare tale frammentazione con l'incentivazione alle gestioni associate fra Comuni, nasce con la la legge 142/90 (v. ora art.33, d.lgs. 267/00), e nelle Regioni si sviluppa negli anni successivi (nelle Marche il programma di riordino territoriale è stato previsto con l.r. 2/03, e con l.r. 18/08).
Programmare il riordino territoriale comporta l’esigenza di definire i livelli territoriali ottimali di governo intercomunale e l'assegnazione degli incentivi economici alle forme associative intercomunali esistenti (Unioni di Comuni e Comunità montane).
I programmi di riordino territoriali stanno però evolvendo, alla luce del principio della obbligatorietà della gestione associata delle funzioni comunali, affermata dall'art.14 commi 28 e seguenti del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010.
Il progetto del Codice delle Autonomie, che dovrà essere correlato al modello istituzionale federalista, non è stato ancora compiutamente realizzato, per cui l’unica realtà è rappresentata dalle riduzioni sui trasferimenti agli enti locali ed alle Regioni, che sono titolari della gran parte delle funzioni pubbliche, a seguito del processo di decentramento culminato nella riforma del Titolo V della Costituzione. I fondi perequativi, la maggiore autonomia finanziaria e la fiscalità di vantaggio dovrebbero compensare, in futuro, i ben noti tagli ai trasferimenti statali.
Nella pagina dedicata all'associazionismo intercomunale tale normativa statale di riordino è presa in esame analiticamente, insieme alle riforme regionali realizzate, ed a quelle che sono e saranno in fase di realizzazione.