In base al D.Lgs. 267/00 ed alla legge 131/03, i Comuni e le Province hanno autonomia normativa, regolamentare, organizzativa e tributaria, nell’ambito dei principi della legge statale, e dell’autonomia impositiva riconosciuta nella legislazione statale.
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (art.13, d.lgs 267/00).
I Comuni dispongono delle entrate tributarie (ICI, Addizionale comunale sull’Irpef, la Tosap per occupazione del suolo pubblico, l’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, l’addizionale comunale sui consumi elettrici delle utenze domestiche, ed una compartecipazione al gettito IRPEF), delle entrate extratributarie (affitti, tariffe per servizi, tariffa per il servizio rifiuti, contributi per il rilascio di permessi di costruire, canoni idrici, tasse di scopo, ecc…), e trasferimenti dallo Stato (cfr. http://finanzalocale.interno.it ) o da altri enti per specifiche finalità.
Spettano alla Provincia (art.19, d.lgs. 267/00) le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. Le Province dispongono di entrate tributarie (Imposta RC auto, addizionale sulla tariffa elettrica, e sulla tariffa per i rifiuti; Imposta provinciale di trascrizione), extratributarie (proventi di servizi, alienazioni, affitti ed utili provenienti da aziende e società), e trasferimenti dallo Stato o da altri enti per specifiche finalità.
La disciplina delle funzioni e delle fonti di finanziamento dei Comuni e delle Province è in fase di revisione nell'ambito dei processi di riforma analizzati alle pagine dedicate al decentramento ed al federalismo.